Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
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Le PA richiedono l’esecuzione di ispezioni, sostituzioni, modifiche, limitazioni o procedure di impiego ritenute necessarie e rese obbligatorie entro termini indicati per il mantenimento della navigabilità degli aeromobili, correggendo e prevenendo condizioni che possano inficiare la sicurezza degli aeromobili stessi.
Ciò prende fondamento dal Regolamento (CE) 1702/2003, del 24 Settembre 2003, che nell’Annessa Parte 21 (par. 21A.3B) definisce Prescrizione di Aeronavigabilità:
"un documento, emanato od adottato dall’EASA, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso".
A tale scopo in ogni Prescrizione di Aeronavigabilità sono identificate le condizioni di non sicurezza, i tipi di aeromobili, impianti e equipaggiamenti interessati, quali sono le azioni correttive richieste (ad es. un’ispezione, una modifica o l’introduzione di una limitazione operativa), entro quanto tempo le azioni devono essere messe in atto, nonchè la data di entrata in vigore della prescrizione. La mancata applicazione di una PA su un aeromobile, una sua parte o un suo equipaggiamento comporta la cessazione dell’efficacia del Certificato di Navigabilità (Regolamento Tecnico dell'Enac Titolo Primo / Capitolo F).
Il Regolamento (CE) 216/2008 del 20 febbraio 2008 conferisce all'EASA la responsabilità della certificazione di tipo di gran parte degli aeromobili progettati negli Stati membri dell’Unione Europea, con esclusione dei tipi le cui caratteristiche sono riferite nell’Annesso II al Regolamento, elenco accessibile all’indirizzo http://www.easa.europa.eu/home/c_da_main.html, e ai cosiddetti aeromobili dichiarati non trasferiti. Le Prescirzioni di Aeronavigabilità emesse dall’EASA sono visionabili all’indirizzo http://ad.easa.europa.eu. Al momento nel sito dell’Agenzia sono pubblicate le Prescrizioni di Aeronavigabilità approvate e/o emesse dall’EASA a partire dal 28 settembre 2003, data di entrata in vigore dell’Agenzia.
L’Agenzia è responsabile dell’emissione delle PA ogniqualvolta le condizioni di non sicurezza siano imputabili:
Per ulteriori approfondimenti sull'argomento, si rimanda al documento EASA Airworthiness Directive Policy C.Y0001-01.
Nei casi in cui per ristabilire le condizioni di sicurezza non è richiesta alcuna modifica dell'aeromobile rispetto al progetto approvato, l'emissione della Prescrizione di Aeronavigabilità non rientra tra i compiti dell'Agenzia. In questi casi la responsabilità sarà dell'Autorità Aeronautica dello Stato Membro responsabile per il progetto dell'aeromobile. .
Nel database dell'Enac disponibile sono inserite le Prescrizioni di Aeronavigabilità emesse o disseminate dall’Ente a partire dal 1° gennaio 1995. L’Enac attraverso il sito istituzionale diffonde le PA emesse dall’Agenzia o dalle altre Autorità aeronautiche primarie di certificazione esclusivamente quando sono applicabili ad aeromobili immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale.
È in corso un piano dell'Ente per la progressiva pubblicazione delle Prescrizioni di Aeronavigabilità emesse dall’Enac prima del 1° gennaio 1995, per i soli prodotti nazionali e quelli ricadenti nell’Annesso II dell'EASA.
A partire dall’emissione della PA n. 2007-393 è cambiata la modalità di visualizzazione del testo della prescrizione. Per poter visualizzare il testo è necessario installare o aver già installato Adobe Acrobat Reader, che può essere scaricato gratuitamente accedendo al sito dell’Adobe all’indirizzo http://www.adobe.com/it/.
Le richieste concernenti le PA emesse dall’Enac possono essere inoltrate all’indirizzo email ad@enac.gov.it.
Pagina aggiornata al 10 febbraio 2010
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